COSTITUZIONE CANONICA DELLA METROPOLIA AUTONOMA CRISTIANA ORTODOSSA DI BERGAMO E EUROPA
COSTITUZIONE CANONICA DELLA
METROPOLIA AUTONOMA CRISTIANA ORTODOSSA
DI BERGAMO E EUROPA
126/01 febbraio 2015
Sezione I. ORGANIZZAZIONE
Art. 1. La Metropolia Autonoma Cristiana Ortodossa di Bergamo e Europa è organizzata in conformità ai Santi Canoni della Chiesa Ortodossa, senza trasgredire le decisioni dei Santi Sinodi. La stessa è organizzata nel seguente modo:
- METROPOLIA/CENTRO METROPOLITANO;
- ARCHIDIOCESI, DIOCESI/CENTRI EPARCHIALI
- PROTOPAPIATO/CENTRI MISSIONARI;
- PARROCCHIE/MISSIONI;
- MONASTERI (EREMITAGGI)/CENTRI MONACALI
Art. 2. Tutti questi enti o centri costituiti dalla Metropolia, hanno l’approvazione del Metropolita, in conformità alla decisione del Santo Sinodo.
Art. 3. Le parrocchie/Missioni saranno denominati la „Parrocchia/Missione Cristiana Ortodossa” ed allegheranno la titolatura ufficiale della Metropolia, beneficeranno di tutti i documenti canonici e leali, rilasciati dal Metropolita, per poter funzionare in modo corrispondente e senza trasgredire le costituzioni dello Stato Italiano o degli stati sul territorio dei quali si trovano.
Art. 4. La Parrocchia/Missione è diretta da un Sacerdote Parroco, nella subordine del quale funziona il Consiglio Parrocchiale, composto da almeno 5 consulenti, i quali presidente è il Sacerdote Parroco.
Art. 5. Inoltre al Consiglio Parrocchiale, c’è anche un comitato, composto da almeno 3 donne e che ha come scopo il coinvolgimento delle stesse nelle attività filantropiche della Parrocchia. Il comitato è subordinato al Consiglio parrocchiale.
Art. 6. I membri del Consiglio/Comitato sono scelti inizialmente dal Sacerdote Parroco alla costituzione, per un periodo di 5 anni, con la possibilità di prorogare il mandato, ma non per più di ancora 5 anni. Le Parrocchie/Missioni che possiedono questi enti, la scelta dei nuovi membri sarà fatta nell’assemblea del Consiglio Parrocchiale almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei membri in carica.
Art. 7. Il Sacerdote Parroco che sarà pensionato all’età imposta dalle leggi civili, del raggio dello stato dove svolge l’attività, perde la qualità di Parroco, rimanendo un semplice sacerdote missionario.
Art. 8. La sostituzione del Sacerdote Parroco viene fatta nell’ambito del Consiglio Metropolitano.
Art. 9. Un numero di almeno 3 ed al massimo 5 Parrocchie/Missioni, da una regione delimitata mediante la decisione del Metropolita, formeranno un Centro Missionario/Protopopato, che sarà subordinato direttamente alla Metropolia.
Art. 10. Un numero di 3 centri Missionari/Protopopati formeranno una Archidiocesi, Diocesi/Centro Eparchiali, che sarà diretto da un’Arcivescovo o Episcopio. Vari Archidiocesi, Diocesi/Centri Eparchiali dello stesso stato formano il Consiglio Nazionale della Chiesa, il quale superiore occupa la carica di Presidente del Consiglio.
Art. 11. Il Consiglio Nazionale Ecclesiastico è composto da tutti gli Archerei, Protopapi, e consulenti nominati mediante voto nell’ambio del Santo Sinodo o dell’Assemblea Generale delle Metropolia Autonoma Cristiana Ortodossa di Bergamo e Europa, diretto dal Santo Dott. Onufrie Pop, Arcivescovo e Metropolita Primato.
Art. 12. I membri del Consiglio Nazionale Ecclesiastico sono scelti per il periodo quando avranno delle cariche gerarchiche, clericali o amministrative nell’ambito dell’Archidiocesi o della Diocesi di quello stato.
Art. 13. Gli Organismo ecclesiastici che funzionano nell’ambito della Metropolia Autonoma Cristiana Ortodossa di Bergamo e Europa sono le seguenti:
- SANTO SINODO;
- ESARCATO;
- CONSIGLIO DI DISCIPLINA/CONCISTORO.
Art. 14. Il Santo Sinodo è composto dal totale del numero di Episcopi vicari, Episcopi titolari e Arcivescovi, dell’ambito della Metropolia (Archidiocesi e Diocesi). Questo sarà riunito una volta all’anno o ogni volta che è necessario, essendo presieduto dal Metropolita.
Art. 15. Il Consiglio di disciplina è composto da tutti i superiori dei protopopati/centri missionari e dei membri del Santo Sinodo ed ha come scopo la manutenzione dell’ordine e della disciplina nell’ambito di ogni protopopato/centro affiliato canonico o giuridico della Metropolia.
Art. 16. Nell’ambito della Metropolia possono funzionare centri o enti con indipendenza giuridica, appartenenti solo dal punto di vista canonico. Questi s’impegnano osservare in totalità le leggi dello stato, sul raggio del quale svolgono l’attività, per un buon funzionamento, i Canoni ed i provvedimenti della Metropolia Autonoma Cristiana Ortodossa di Bergamo e Europa.
Art. 17. L’esarcato è l’organismo che include vari Monasteri dell’ambito dello stesso stato, essendo diretto da un rappresentante nominato dal Santo Sinodo e che occupa la carica di Esarca.
Art. 18. I membri dell’Esarcato sono persone dell’ambito monacale, sia monarchi che monarchi, che hanno come scopo il consolidamento della vita monacale mediante dialogo e mediante la presentazione di esperienze, nonchè il buon funzionamento dei Monasteri/Centri Monacali, sia dal punto di vista spirituale, che economico.
Art. 19. Ogni Esarcato possiede anche uno o vari Consulenti economici al fine di presentare le evidenze economiche direttamente al Metropolita in carica.
Sezione II. METROPOLIA/CENTRO METROPOLITANO;
Art. 10. Il Centro metropolitano, rappresenta la dirigenza suprema della Metropolia, essendo rappresentata dal presidente dell’Associazione nella carica di Arcivescovo e Metropolita Primato.
Art. 11. Come organismo superiore, il Centro metropolitano avrà vari membri di diritto, in quanto segue:
- METROPOLITA PRIMATO;
- VICARIO GENERALE;
- VICARIO AMMINISTRATIVO;
- SEGRETARIO EPARCALE;
- CONSULENTE AMMINISTRATIVO;
- ESARCA;
- CONSULENTE CULTURALE;
- CONSULENTE ECONOMICO.
Art. 12. Il Metropolita ha il diritto di nominare i membri che costituiscono il Consiglio Metropolitano.
Art. 13 Sarà presentato un rapporto sulla situazione negli Archidiocesi, Diocesi/Centri Eparchiali, Esarcati, Monasteri/Centri Monacali, Parrocchie/Missioni, Protopopati/Centri Missionari, nonchè un rapporto, nel mese di Dicembre dell’anno in corso.
Art. 14. Il contributo semestrale sarà stabilito dal Consiglio Metropolitano dal quale fa parte anche il Consulente Economico.
Art. 15. Il Centro Metropolitano ha il pieno diritto di costituire/sciogliere o trasformare Monasteri/Centri Monacali, Parrocchie/Missioni, Protopapiati/Centri Missionari, o Archidiocesi, Diocesi/Centri Eparchiali. Inoltre, può nominare in carica/dimettere/avanzare o scaricare dalla carica Sacerdoti, Protopapi, ecc, nell’ambito del Consiglio di Disciplina.
Art. 16. Gli arcivescovi o gli episcopi vengono nominati nella carica/dimessi o vengono avanzati dal Santo Sinodo, mediante voto uninominale che necessiterà 50%+1 dal numero di voti dei membri titolari.
Sezione III. CONSIGLIO DI DISCIPLINA/CONCISTORO
Art. 17. Il Consiglio di Disciplina/Concistoro è l’organismo deliberativo che sarà riunito, solo nei casi necessari, essendo presieduto dal Metropolita ed avendo come scopo il sanzionamento di qualsiasi irregolarità scoperte nelle Parrocchie/Missioni, Protopapiati/Centri Missionari, Monasteri, Eremitaggi /Centri Monacali, Archidiocesi, Diocesi/Centri Eparchiali, o trasgredimenti disciplinari commessi dai membri della Metropolia, che occupano una carica clericale o amministrativa.
Art. 18. Ogni ecclesiastico giudicato dal Consiglio di Disciplina/Concistoro ha il diritto a difesa e potrà presentare contestazioni al Santo Sinodo, in una delle sedute con data fissa.
Art. 19. Il Consiglio di disciplina/Concistoro analizza i problemi economici ed i progressi di ogni membro della Metropolia o organismo competente.
Art. 20. Il Consiglio di disciplina/Concistoro decide sanzioni come: scaricare dalla carica, arresto dalla servitù per un periodo illimitato di tempo, dimessa degli organi o consulenti, applicazione delle multe, penitenze, canoni, ecc.
Art. 21. Le persone giudicate dal Consiglio di disciplina/Concistoro che non presentano una contestazione, sono d’accordo con la sentenza decisa, senza diritto di ricorso.
Art. 22. Gli ecclesiastici che non vogliono sottomettersi alle penitenze del Consiglio di disciplina/Concistoro, sono sanzionati mediante scarica dalla carica, o mediante un’altra forma di sanzionamento decisa dal Santo Sinodo, o dal Metropolita (secondo il caso).
Art. 23. L’ammissione degli ecclesiastici provenuti da altre giurisdizioni sarà fatta solo nell’ambito del Santo Sinodo. Questi non devono possedere casellario giudiziale con antecedenti, non devono essere divorziati o di trasgredire i provvedimenti Canonici della Chiesa Ortodossa, o le decisioni del Santo Sinodo della Metropolia.
Sezione IV. UNIFORMA E RANGHI
Art. 24. Ogni membro della Metropolia che ha una carica amministrativa nel rango di ecclesiastico, dovrà utilizzare un’uniforme corrispondente allo suo statuto personale.
- SACERDOTI:
- Reverenda, Kamilavkion, Croce sul petto;
- Abbigliamenti per sacerdoti corrispondenti al rango; se avrà altro rango, potrà utilizzare le decorazioni corrispondenti;
- PROTOIEREI:
- Reverenda, Kamilavkion, Croce sul petto;
- Abbigliamenti per sacerdoti, Nabedernita, Mitra senza croce Bastone;
- DIOCESI:
- Reverenda/Razza di colore nera, Kamilavkion, Croce pettorale, Engolpion e bastone/gruccia per archerei;
- Abbigliamenti archerei corrispondenti al rango episcopale;
- ACIVESCOVIE:
- Reverenda/Razza di colore nera, Kamilavkion nero con croce, Croce pettorale, Engolpion e bastone/gruccia per archerei;
- Abbigliamenti archerei corrispondenti al rango episcopale;
- METROPOLITA:
- Reverenda/Razza di colore nera o bianca, Kamilavkion nero o bianco, Croce pettorale e due Engolpion; bastone/gruccia per archerei;
- Abbigliamenti archerei corrispondenti al rango Metropolitano;
PROVVEDIMENTI FINALI
Art. 25. Ogni Archidiocesi/Diocesi/Centro eparchiale avrà un’Ispettore eparchiale e un segretario eparchiale.
Art. 26 Le parrocchie/missioni che vengono costituite all’estero, possono formare un Vicariato, avendo come superiore un’ecclesiastico nominato in rango di Vicario dal Santo Sinodo della Metropolia Autonoma Cristiana Ortodossa di Bergamo ed Europa.
Art. 27. I dirigenti del Monastero sono nominati abati/abate del Centro Eparchiale.
Art. 28. Gli ecclesiastici del Monastero saranno nominati:
- Monaco/Arcidiaconoò
- Ieromonaco; egumeno;
- Archimandrita/Archimandrita Mitroforo;
Art. 29. Ogni Monastero avrà un Economa.
Art. 30. I monasteri di suore saranno diretti da una suora scelta in funzione dal Centro Eparchiale, che occuperà uno dei seguenti ranghi nel monastero: Rasofora, Monachia o Schimonachia.
Art. 31. Ogni monastero avrà un’ecclesiastica proveniente dai monachi, nominato dal Centro Eparchiale. In casi eccezionali, potrà sostituire (in modo temporaneo) questa carica anche un sacerdote di cresima.
Art. 32. Gli ecclesiastici ed i gerarchi non hanno il permesso canonico di fare messe insieme agli ecclesiastici di altre confessioni, ecclesiastici nominati dalla Metropolia o da altre Chiese Ortodosse che si trovano in comunione con la Metropolia
Art. 33. Ogni Parrocchia/Missione, Protopopato/Centro Missionario, Monastero, Eremitaggio/Centro Monacale o Archidiocesi, Diocesi/Centro Eparchiale, avrà un proprio registro di evidenza dei beni e delle attività presenti/svolte nell’ambito dell’ente. I rappresentanti sono tenuti di mantenere in buono stato tutti i beni registrati e di non estraniarli o utilizzargli in altri scopi.
Art. 34. Il Centro metropolitano potrà costituire un Consiglio di controllo composto da ispettori, che potranno svolgere attività di ispezione di ogni ente che appartiene alla Metropolia.
Art. 35. Il Santo sinodo è l’organismo legale che può compilare/modificare o abrogare la presente Costituzione, essendo necessari 50%+1 dal numero dei voti dei membri titolari e di diritto.
Art. 36. Lo scioglimento di un’organismo o organo che funziona nell’ambito della Metropolia sarà fatto mediante la decisione del Santo Sinodo.
Dott.ONUFRIE POP
ARCIVESCOVO E METROPOLITA
Vescovo MIHAIL BURUIANA, Esarca per l’Europa di Est
SEGRETARIO DEL SANTO SINODO
Protopopato Mitroforo NICOLAE MARIUS CONSTANTIN
VICARIO GENERALE – CASTELLON, Spagna